Nuova Sabatini: nuove disposizioni per agricoltura e pesca

Vanessa Pompili
07/07/2023
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Pesca

Pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy le nuove disposizioni per la concessione dei contributi della Nuova Sabatini, la misura che sostiene l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, come macchinari, attrezzature e impianti.

Con l’ultimo circolare di luglio è stata infatti aggiornata la disciplina per le agevolazioni a favore delle imprese nei settori dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, vengono recepite le novità introdotte dalla Commissione europea in relazione ai regolamenti Aber (aiuti all’agricoltura) e Fiber (pesca).

È stato inoltre aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo, necessarie per accedere a contributi maggiorati previsti per gli investimenti green.

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (Pmi) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. 

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Vanessa Pompili