Pensioni, “Opzione donna”: prorogata la maturazione dei requisiti

Walter Recinella
04/03/2022
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Potranno accedere al pensionamento anticipato usufruendo di “Opzione donna” le lavoratrici dipendenti e autonome che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato i requisiti previsti dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 viene ampliata l’opportunità di richiedere il trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi (i c.d. 35 anni di contribuzione “effettiva”), a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

L’Inps, con proprio messaggio n. 169 del 13.1.2022 fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021 e la norma in esame modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto in materia dall’articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e al 1° novembre 2022.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Le relative procedure “telematiche” sono state già aggiornate.

Walter Recinella